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In this part of the web site dedicated to youngsters
we insert articles on Security written by young students.

The first article was written by Valentina, university student in law. She wanted to share what she understood in the course of a meeting on the new privacy law. It is more a minute of the meeting, but anyway we have inserted here so that other students might want to share what they have understood on cybercrime and related legislation.
It is written in Italian. We hope that in a near future all students do not find enormous difficulties in writing articles in english.



Nota interna sulla relazione alla tavola rotonda su : Privacy, Regolamento Europeo 679 del 2016
 
La discussione è iniziata con un breve riepilogo circa la storia della normativa sulla privacy, evidenziandone i momenti e i passaggi più rilevanti.
La prima legge sulla tutela dei dati personali risale al 1996 e prevedeva solamente alcune “misure di sicurezza minime e idonee”.
Il decreto legislativo 196 del 2003 detta la disciplina in vigore oggi.
Tuttavia dal 2018 la situazione muterà a causa dell’applicazione di una direttiva europea: la disciplina sul trattamento dei dati personali sarà dettata dal Regolamento 679 del 2016, che diventerà applicabile dal 25/05/2018.
 
Con la nuova normativa non cambieranno gli aspetti base della disciplina riguardante la tutela dei dati personali; non si avranno quindi cambiamenti riguardo il trattamento, il concetto di dato personale, gli obblighi di informazioni, la logica del consenso.
Cambierà piuttosto la logica dell’impostazione normativa; verrà introdotto l’obbligo di dimostrare di aver adempiuto al regolamento, non sarà più sufficiente adempiere solamente.
 
Altro elemento di variazione rispetto alla normativa ancora in vigore è l’introduzione della responsabilità solidale del datore dell’azienda.
 
Il nuovo Regolamento porterà una serie di altre concrete novità, tra le quali le più importanti:
 
-ACCOUNTABILITY DEL TITOLARE: il quadro normativo diventa tutto incentrato sui doveri e sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento. Viene ora introdotto l’obbligo di dimostrare di aver adempiuto al regolamento, non è più sufficiente adempiere solamente.
 
-REGISTRO DEI TRATTAMENTI: il regolamento impone ad ogni titolare del trattamento e ad ogni responsabile d’azienda di istituire e tenere aggiornato in forma scritta o elettronica  un registro delle attività di trattamento.
Esso deve contenere obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni:
-estremi identificativi e di contatto del titolare del trattamento e degli eventuali contitolari del trattamento;
-estremi identificativi e di contatto del responsabile del trattamento e degli eventuali responsabili del trattamento di secondo livello;
-estremi identificativi e di contatto del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (ove designato);
-estremi identificativi e di contatto del Privacy Officer (ove designato);
-finalità del trattamento;
-descrizione delle categorie di interessati;
-descrizione delle categorie di dati personali;
-categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
-eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale con documentazione delle garanzie in materia di privacy;
-termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
-descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
 
-ANALISI DEI RISCHI: la messa in atto di una previa valutazione dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento.
 
-VALUTAZIONE D’IMPATTO.
 
-ADOZIONE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
 
-RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI DPO: “Data Protection Officer”, nuova figura professionale.
 
-RESPONSABILITA’ SOLIDALE DI TITOLARE E RESPONSABILE del trattamento.
 
Dalla discussione dei partecipanti alla tavola rotonda è emersa una lieve preoccupazione quanto alla capacità delle rispettive aziende di potersi in breve tempo adeguare alla normativa dettata dal nuovo regolamento.